AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

"La trasparenza é intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" - Art. 1 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.  

A seguito della modifica dell'11 co. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (introdotta dall'art. 24 bis del D.L. 24 giugno 2014 convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114), la "disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è applicabile anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nel novero dei quali sono ricompresi i Consorzi di Bonifica.
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto una revisione e semplificazione di tale disciplina, riferendone, mediante l'introduzione dell'art. 2-bis e l'abrogazione del suddetto art. 11, l'ambito soggettivo di applicazione agli "enti pubblici economici", quali sono i Consorzi di Bonifica.
Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati, ai documenti e alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti normati, è sancito all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

 

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